

Ipoteca nel mutuo
L'ipoteca, una volta che si è consolidata (dopo 8 giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria) e' opponibile ai terzi e puo' avere durata massima di venti anni dalla data di iscrizione (ma rinnovabile se il debito, terminati i venti anni, non è ancora stato completamente rimborsato). L'estinzione del debito comporta anche l'estinzione dell'ipoteca: l'ipoteca cioè non produce più effetti. Essa però resta formalmente iscritta sul bene (anche se priva di valore) e per eliminarla occorre la cancellazione. Con l'estinzione del debito, il mutuatario (o comunque il proprietario del bene ipotecato) ha titolo per richiedere la cancellazione dell'ipoteca; ordinariamente il mutuante fornisce un semplificante documento certificante il suo "assenso a cancellazione".