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Ipoteca nel mutuo
L'ipoteca e' una garanzia reale su un bene immobile. La banca richiede al debitore di iscrivere una ipoteca a suo favore
in caso di erogazione di mutuo,
per tutelarsi in caso di mancato pagamento delle rate per il rimborso del finanziamento.
L'ipoteca, una volta che si è consolidata (dopo 8 giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria) e'
opponibile ai terzi e puo' avere durata massima di venti anni dalla data di iscrizione (ma rinnovabile se il debito, terminati i venti anni, non è
ancora stato completamente rimborsato). L'estinzione del debito comporta anche l'estinzione dell'ipoteca: l'ipoteca cioè non produce più effetti.
Essa però resta formalmente iscritta sul bene (anche se priva di valore) e per eliminarla occorre la cancellazione.
Con l'estinzione del debito, il mutuatario (o comunque il proprietario del bene
ipotecato) ha titolo per richiedere la cancellazione dell'ipoteca; ordinariamente il mutuante fornisce un semplificante documento
certificante il suo "assenso a cancellazione".
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